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Repechage: alleggerimento dell’onere probatorio per il datore di lavoro – Abusivo utilizzo del marchio e del software e sottrazione del pacchetto clienti: il caso Mazars – Il preliminare non è nullo se manca la concessione edilizia

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, il datore di lavoro deve dimostrare di non poter utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche inferiori.

Con ordinanza cautelare datata 15.02.16, la Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano si è espressa in merito alla violazione di marchio e di software ed alla concorrenza sleale poste in essere da parte di alcuni ex soci di Mazars Italia.

Con sentenza n. 8483 del 29.04.16, contraria rispetto ad un diverso orientamento di legittimità, la Cassazione dichiara che la nullità per mancanza della autorizzazione edilizia va riferita ai soli contratti traslativi della proprietà e non ai contratti preliminari. 

Fonte: Newsletter Norme & Tributi

Alessia Ferraro
Gianvito Riccio
Mattia Dalla Costa
Paola Nardini