
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 14 luglio 2023, n. 20239), il recesso ad nutum intimato in assenza di un valido patto di prova non è radicalmente nullo ma rientra nelle ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, con applicazione della tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15. La nullità della clausola del patto di prova, in quanto parziale, non si estende dunque all'intero contratto ma determina l’instaurazione del rapporto di lavoro senza il periodo di prova, con applicazione del regime ordinario del licenziamento individuale.Il contributo del nostro team di Diritto del Lavoro
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