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La Cassazione equipara i crediti non spettanti ai crediti inesistenti assicurando all’ente impositore termini più ampi per il recupero

È stata equiparata l’attività di recupero dei crediti inesistenti con l’attività di recupero dei crediti non spettanti attraverso l’estensione dell’operatività di una norma sorta con l’intento di arginare fenomeni fraudolenti.

Fonte: La circolare tributaria 

Arianna Valenza