Articolo di Luca Conte.
La S.C. ha esaminato la legittimazione ad agire dei comproprietari-venditori per risolvere un contratto di compravendita con parte complessa, nel quale, però, uno dei comproprietari citati in giudizio rimaneva contumace.
Tra considerazioni in tema di litisconsorzio necessario e di “consenso presunto”, la Corte va oltre il caso esaminato, ipotizzando che, in presenza di contrasto tra i plurimi venditori, il dissenso possa essere risolto tramite l’applicazione analogica delle norme in materia di comunione.
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