Il Consiglio di Stato conferma i confini della partecipazione per l’autorizzazione di un impianto a biometano in Veneto di proprietà di BMH21 S.r.l., assistita da CBA.

Con la sentenza n. 6027 del 10 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dai Comuni di Salizzole, Nogara e Sanguinetto contro l’autorizzazione concessa alla società BMH21 S.r.l. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Concamarise.
BMH21 S.r.l. è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario, con un team guidato dal Partner Fabrizio Magrì, supportato dalla Senior Associate Barbara Orlando e dall’Associate Massimino Crisci.
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato un nodo interpretativo rilevante nella disciplina della conferenza di servizi: quello della legittimazione alla partecipazione, e in particolare, dell’individuazione dei soggetti titolati a prendervi parte nel procedimento autorizzatorio unico per impianti alimentati da fonti rinnovabili di biometano.
Il caso sottoposto all’esame del Collegio trae origine dalla contestazione, da parte dei Comuni limitrofi, del mancato coinvolgimento nella conferenza indetta per autorizzare un impianto di produzione di biometano localizzato interamente nel territorio di un diverso ente comunale, il Comune di Concamarise. Secondo i ricorrenti, la localizzazione dell’opera avrebbe comportato ricadute significative anche sui loro territori, specie sotto il profilo viabilistico e ambientale, tali da giustificare un loro diritto alla partecipazione al procedimento.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha rigettato tale contestazione, riaffermando un principio consolidato, ma spesso oggetto di tensioni applicative: la partecipazione al procedimento amministrativo, anche nella forma strutturata della conferenza di servizi, presuppone un interesse giuridicamente qualificato e non può fondarsi su effetti di mera prossimità territoriale o su impatti generici e riflessi.
La sentenza opera una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, il quale prevede la necessaria partecipazione, alla conferenza funzionale al rilascio dell’autorizzazione unica, di “tutte le amministrazioni interessate”. Ma proprio la vaghezza di tale espressione impone, secondo il Collegio, una lettura sistematica alla luce della legge generale sul procedimento amministrativo. In particolare, l’art. 7 della L. n. 241/1990, richiamato espressamente anche dall’art. 14, comma 5, della stessa legge, circoscrive i soggetti legittimati a intervenire: coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, di chi è chiamato per legge a partecipare, e dei controinteressati, ossia i soggetti che possono subire un pregiudizio diretto e specifico.
La sentenza è chiara su questo punto: “I Comuni appellanti non rientrano nelle predette categorie (…) non vantano competenze specialistiche in relazione agli interessi pubblici coinvolti, né attribuzioni giustificate da legami territoriali con l’impianto, che insiste unicamente sul territorio comunale di Concamarise”.
Il Collegio, sottolinea che gli effetti lamentati – l’incremento della viabilità intercomunale e la percezione di odori – si collocano sul piano dei meri riflessi materiali, privi della capacità di incidere in modo differenziato sul piano giuridico. “I Comuni interessati subiscono soltanto gli effetti riflessi della nuova attività produttiva, in termini di incremento della viabilità sulle strade di collegamento ai loro territori e in relazione agli odori promananti dall’impianto, i quali, però, non li pongono in una posizione differenziata idonea a giustificare una pretesa di partecipare alla conferenza di servizi”.
Si tratta di conseguenze che possono essere concretamente avvertite, ma che non fondano una posizione soggettiva differenziata idonea a legittimare la partecipazione alla conferenza.
Il principio affermato dalla sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che mira a garantire certezza e funzionalità al procedimento amministrativo, in particolare nei contesti – come quello delle energie rinnovabili – dove la molteplicità degli interessi coinvolti rischia di dilatare i tempi e i confini del confronto procedimentale.
Il Consiglio di Stato, coerentemente, ricostruisce la natura della conferenza di servizi come luogo giuridico di cooperazione procedimentale tra soggetti dotati di un titolo legittimante, funzionale alla composizione degli interessi pubblici primari coinvolti.
In questa prospettiva, la sentenza n. 6027/2025 ricostruisce la nozione di “amministrazione interessata” non come formula aperta o estensibile, ma come categoria giuridicamente definita, fondata su una relazione diretta tra competenze istituzionali e interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

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