L’obbligo di gestione conservativa, imposto agli amministratori dall’art. 2486 c.c., non si concretizza unicamente inatti aventi fi nalità liquidatoria o necessari per portare a compimento attività già indiziate. Non possono, dunque,ritenersi vietati gli atti che determinino la nascita di nuovi rapporti giuridici con assunzione di ulteriori vincoli, o checomportino un nuovo rischio d’impresa, o che siano preordinati al conseguimento di nuovi utili.
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