
Con una recente ordinanza (Cass., sez. lav., n. 19023 del 5 luglio 2023), la Corte di Cassazione ha affermato che quando l’abitazione del lavoratore si configura unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, senza che ricorra alcun altro elemento (o collegamento oggettivo/soggettivo) che caratterizzi in qualche modo l’abitazione quale dipendenza aziendale, allora essa non può essere presa in considerazione come criterio ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del Giudice del lavoro.
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