Nel caso in cui nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente sia controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione resta preclusa al giudice la possibilità di disporre la sospensione prevista dagli artt. 295 e 337 c.p.c., oltre che la pronuncia di compensazione legale o giudiziale, attesa la specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 c.c. su quella generale dettata dal codice di rito.
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