Carola Pagliuca ed Enrico Rizza analizzano il tema su ItaliaOggi, approfondendo una recente ordinanza che chiarito gli elementi determinanti per l’applicabilità della nullità parziale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in materia di fideiussioni omnibus, la nullità delle singole clausole del contratto che riproducono gli art. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie. La pronuncia ha consentito di superare sia l’orientamento che, per la violazione in esame, riconosceva il solo rimedio risarcitorio, sia quello che ne faceva discendere la nullità dell’intera fideiussione. Tuttavia, la giurisprudenza si è divisa sull’applicabilità del rimedio sanzionatorio della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche.
In questo contesto, assume particolare rilievo un'ordinanza che si è espressa in senso contrario, indicando le circostanze necessarie per verificare l’applicabilità della nullità parziale. Tra questi, la natura della fideiussione, l’esistenza del provvedimento di Banca d’Italia, la data di stipulazione, la compresenza delle clausole impugnate con quelle oggetto di istruttoria e gli effetti concreti della nullità parziale sulla sussistenza del debito.
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