
Con l’ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Ravenna, sez. lav., ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria nell’ipotesi di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza della ragione addotta.Il contributo del nostro team di Diritto del Lavoro
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