L’utilizzo del marchio di terzi come “parola chiave”, ai fini di un posizionamento vantaggioso tra i risultati delle ricerche in Internet, non costituisce necessariamente violazione del marchio stesso.
La disciplina dell’art. 1120 c.c., come modificato dalla l. 220/12, prevede che le opere “per il contenimento del consumo energetico degli edifici […] nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili” vengano approvate dal condominio.
Fonte: Newsletter Norme & Tributi
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